ARTICOLO N.2560
Debiti relativi all'azienda ceduta.
[I]. L'alienante non
è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta,
anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito
(1).
[II]. Nel trasferimento
di un'azienda commerciale [2556] risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano
dai libri contabili obbligatori [1546, 2112
2, 2214; 220 trans.].
(1) V. art. 63 d.lg. 8 luglio 1999, n. 270, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 l. 30 luglio 1998, n. 274.
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