ARTICOLO N.2504 bis
Effetti della fusione (1).
[I]. La società che risulta
dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
[II]. La fusione ha effetto
quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia
essere stabilita una data successiva.
[III]. Per gli effetti
ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo
2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
[IV]. Nel primo bilancio
successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori
risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato,
ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni
previste dal numero 6 dell'articolo 2426,
ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale
di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti
contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società
che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo
2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad
apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione
di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri
(2).
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