ARTICOLO N.2404
Riunioni e deliberazioni del collegio (1).
[I]. Il collegio sindacale
deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo
statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione
(2).
[II]. Il sindaco che, senza
giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni
del collegio decade dall'ufficio.
[III]. Delle riunioni del
collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
[IV]. Il collegio sindacale
è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto
di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
(1) V. nota al Capo V.
(2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.
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