ARTICOLO N.2381
Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati (1).
[I]. Salvo diversa previsione
dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa
l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite
a tutti i consiglieri.
[II]. Se lo statuto o l'assemblea
lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno
o più dei suoi componenti.
[III]. Il consiglio di
amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati
e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni
ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali
e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi
delegati, il generale andamento della gestione.
[IV]. Non possono essere
delegate le attribuzioni indicate negli articoli
2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
[V]. Gli organi delegati
curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato
alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio
di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo
statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi (2), sul generale andamento della
gestione e sulla sua...
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