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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2272

      Cause di scioglimento.


    • [I]. La società si scioglie:

      1) per il decorso del termine [2285];

      2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [27];

      3) per la volontà di tutti i soci [1372, 2252];

      4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita [2323];

      5) per le altre cause previste dal contratto sociale [2284]

      5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata1.

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