ARTICOLO N.2272
Cause di scioglimento.
[I]. La società si scioglie: 1) per il decorso del termine [2285]; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [27]; 3) per la volontà di tutti i soci [1372, 2252]; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita [2323]; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale [2284] 5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata1.
[1] Numero aggiunto dall'art. 382, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. V. anche l'art. 42 , comma 1, d.lgs. n. 147, cit., che così dispone: « Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40.». Ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14, cit., come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, la presente disposizione entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto.
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