ARTICOLO N.2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili.
[I]. L'imprenditore
che esercita un'attività commerciale [2195]
deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari [2215, 2216; 634 c.p.c.] (1).
[II]. Deve altresì tenere
le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell'impresa [200 trans.] e conservare ordinatamente
per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e della fatture spedite
[2220, 2709-2711].
[III]. Le disposizioni
di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083].
(1) V. artt. 13 e 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché art. 12 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
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