ARTICOLO N.1594
Sublocazione o cessione della locazione.
[I]. Il conduttore, salvo
patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli [1624, 1649, 1804], ma non può
cedere il contratto senza il consenso del locatore [1406, 1588
2] (1).
[II]. Trattandosi di cosa
mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita
dagli usi.
(1) V. artt. 2 e 36 l. 27 luglio 1978, n. 392.
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