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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.1515

      Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.


    • [I]. Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo [1498], il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

      [II]. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti [83 att.] o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.

      [III]. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative] , ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali [1474], la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita 1234.

      [IV]. Il venditore ha diritto...

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