ARTICOLO N.1515
Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.
[I]. Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo [1498], il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. [II]. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti [83 att.] o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita. [III]. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative] , ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali [1474], la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita 1234. [IV]. Il venditore ha diritto...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...