ARTICOLO N.1385
Caparra confirmatoria.
[I]. Se al momento della
conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra,
una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in
caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta
[1194].
[II]. Se la parte che ha
dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo
la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra
può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra [1386; 164 trans.].
[III]. Se però la parte
che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione
[1453 ss.] del contratto, il risarcimento del
danno è regolato dalle norme generali [1223 ss.; 164 trans.].
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