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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.1326

      Conclusione del contratto.


    • [I]. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [1335].

      [II]. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1328 2].

      [III]. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [1175].

      [IV]. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata [1352], l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

      [V]. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

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