ARTICOLO N.1326
Conclusione del contratto.
[I]. Il contratto è concluso
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte [1335].
[II]. L'accettazione
deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1328
2].
[III]. Il proponente può
ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente
avviso all'altra parte [1175].
[IV]. Qualora il proponente
richieda per l'accettazione una forma determinata [1352],
l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
[V]. Un'accettazione
non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
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