[I]. Qualunque piantagione,
costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario
di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e
salvo che risulti diversamente dal titolo [952 ss.]
o dalla legge [975
3, 986
2, 1150
5, 1593].
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