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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo in G.U.
    • EPIGRAFE

      Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.



    • ARTICOLO N.111

      (Ordine di distribuzione delle somme).


    • Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

      1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

      2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

      3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

      I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.

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