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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo in G.U.
    • EPIGRAFE

      Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.



    • ARTICOLO N.92

      (Avviso ai creditori per la verifica).


    • Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.

      Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.

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