[1] I termini "esattore" ed "esattoria" originariamente riportati nel presente provvedimento, sono stati sostituiti con "concessionario" ex art. 35, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
[2] In luogo di Intendente/Intendenza di finanza, leggasi Direzione regionale delle entrate.
[3] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
[4] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
[5] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
[6] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[7] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[8] La Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del presente decreto, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
[9] In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2012 n. 17/E.
ARTICOLO N.11
Specie dei ruoli.
Vigente dal 20/01/1977 al 07/06/1982
I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari.
Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36- bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonché l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali (1).
Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica (2).
Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonché quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio (3).
Omissis (4).
Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale può disporre che si proceda all'iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15.
[Nei ruoli straordinari sono inoltre iscritte, entro il termine di cui all'articolo 17, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, le imposte dovute in base alla dichiarazione e non iscritte, per qualsiasi motivo, nel relativo ruolo principale.] (5)
(1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 7, del D.P.R.24 dicembre...
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