ARTICOLO N.6
Effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a ) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento dei corrispettivi;
b ) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c ) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d ) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Se ...
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