[1] Vedi, anche, l'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 e l'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 .
[2] A norma dell'articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
[3] L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto.
ARTICOLO N.147
Società con soci a responsabilità illimitata
Vigente dal 28/06/1972 al 03/06/1975
La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (1).
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio (2).
Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 142, dichiara l'illegittimità costituzionale, del presente comma, nelle parti in cui: a) non consentiva ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento; b) negava al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell' art. 6 del presente decreto.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 1972, n. 110, dichiara l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perchè detti soci possano esercitare il diritto di difesa.
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