(1) Vedi, anche, l'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 e l'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 .
(2) A norma dell'articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
(3) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto.
ARTICOLO N.98
(Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con iserva).
Vigente dal 30/04/1986 al 06/05/1986
I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato (1).
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonchè il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.
Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1986, n. 102, dichiara l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva potessero fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore doveva dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che avevano presentato domanda di ammissione al passivo.
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